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Fiscalità

Perché un lavoratore prossimo alla pensione dovrebbe aderire a Previbank?

Anche per i lavoratori prossimi alla pensione l’adesione a Previbank rappresenta una scelta vantaggiosa; iscrivendosi a Previbank, infatti, il lavoratore che versa il contributo minimo previsto a suo carico dagli accordi collettivi ha la possibilità di usufruire del contributo del datore di lavoro, altrimenti non dovuto, e di beneficiare del risparmio fiscale sui contributi versati.

Quale è il regime fiscale dei contributi per gli iscritti ad una forma pensionistica complementare?

I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino a € 5.164,57, nel conteggio si considera il contributo carico azienda e il proprio contributo (escluso invece il TFR) . Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, per l’importo da esse non dedotto

Per il lavoratore di nuova occupazione al 1.1.2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

Quale è il regime fiscale dei rendimenti maturati dal Fondo?

I rendimenti maturati sono tassati con un'aliquota agevolata del 20% (12,5% per i titoli di Stato) anziché dell'ordinaria pari al 26%.

Come è trattato fiscalmente il riscatto?

Dal 1° gennaio 2007 il riscatto viene tassato (sempre sulla parte che non ha subito ancora tassazione - ovvero contributi dedotti e il TFR) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) per i riscatti richiesti a seguito di: morte dell’aderente, stato di invalidità permanente che comporti l’inidoneità assoluta all’attività lavorativa  cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 12 mesi  procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni. In caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (o di altre cause non rientranti nelle casistiche sopra elencate) la tassazione è del 23%.

La base imponibile della R.I.T.A., determinata secondo le disposizioni fiscali vigenti per i periodi di maturazione della prestazione, è soggetta alla ritenuta a titolo di imposta massima del 15% (sino a un minimo del 9%).

Documento sul regime fiscale

Qual è il trattamento fiscale della prestazione finale (rendita e capitale)?

Dal primo gennaio 2007 la prestazione finale, sia la rendita che il capitale, sono tassate al massimo al 15%, dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni tale aliquota inizierà a ridursi anno dopo anno fino ad un minimo del 9%.

Cosa succede fiscalmente quando si opera un trasferimento?

L’operazione di trasferimento non è soggetta a imposta.

Come è trattata fiscalmente l’anticipazione?

Dal primo gennaio 2007 l’anticipazione per spese mediche straordinarie è tassata (per la parte che non ha subito ancora tassazione) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%). Negli altri casi l’aliquota di tassazione è il 23%.

La rivalutazione della rendita è tassata?

Sì, in caso di rendita rivalutabile il rendimento finanziario verrà tassato con una aliquota del 26%.

Per godere dei vantaggi fiscali riconosciuti dalla legge sulle somme versate al fondo, il lavoratore dipendente deve fare la dichiarazione dei redditi (unico pf, 730,…)?

No per i contributi versati tramite il datore di lavoro e la trattenuta dal cedolino, infatti il vantaggio viene percepito dal lavoratore in busta paga, in quanto è direttamente il datore di lavoro, come sostituto d’imposta, che riconosce i vantaggi fiscali.

In caso di versamenti volontari una tantum effettuati direttamente al fondo pensione è invece necessario provvedere al recupero della deducibilità fiscale tramite presentazione dell’attestazione dell’importo versato con il proprio modello dichiarativo dei redditi.