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Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione: la rendita pensionistica e la prestazione in capitale. La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale: sempre, fino al 50% del montante accumulato in Fondo. Eccezionalmente, per l’intero importo, se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulti di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale o se, al momento del pensionamento nel regime obbligatorio, l’iscritto al Fondo pensione non ha ancora maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.
Sì. È possibile ottenere fino al 75% della posizione maturata, in qualsiasi momento per spese sanitarie, dopo almeno 8 anni per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione. Si aggiunge poi la possibilità di ottenere una anticipazione fino al 30% e dopo 8 anni di partecipazione per altre esigenze.
La posizione individuale del deceduto è riscattata dagli eredi ovvero da eventuali beneficiari designati dall’associato. In mancanza di tali soggetti la posizione resta definitivamente acquisita al fondo pensione ovvero, per le forme pensionistiche individuali, destinata a finalità sociali.
La perdita dei requisiti di partecipazione può originare da diverse situazioni (perdita del lavoro, modificazioni del rapporto di lavoro, cambiamento di attività, licenziamento, mobilità…).L’iscritto al Fondo pensione può: trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare; riscattare la posizione individuale.
La facoltà di trasferimento della posizione individuale dell’iscritto stesso presso un altro strumento previdenziale può avvenire non prima di due anni di permanenza nel fondo.